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16-02-2024

Come cambia la busta paga 2024

Riduzione cuneo contributivo e decontribuzione lavoratrici madri

Le misure introdotte dalla Legge di Bilancio e dal decreto di riforma dell’IRPEF avranno degli effetti sulle buste paga dei lavoratori nel 2024. Le disposizioni riguardano in particolare, la riduzione del cuneo contributivo, la decontribuzione per le lavoratrici con figli e le aliquote IRPEF.

Riduzione del cuneo contributivo

La legge 213/2023 stabilisce una riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, nella misura di:

  • 7 punti percentuali per retribuzioni fino a 1.923€
  • 6 punti percentuali per retribuzioni fino a 2.692€

Non è prevista alcuna riduzione per retribuzioni oltre 2.692€.

Le soglie sopra indicate devono essere calcolate al netto della tredicesima mensilità. Le disposizioni interessano in via eccezionale i periodi di paga dal 1°gennaio al 31 dicembre 2024, escludendo la tredicesima mensilità dall’esonero contributivo.

Decontribuzione delle lavoratrici con figli

È previsto l’esonero contributivo totale per le lavoratrici con almeno 2 figli e rapporto di lavoro dipendente.

Il periodo e la durata dell’azzeramento della quota di contributi previdenziali variano a seconda del numero dei figli, nel seguente modo:

  • per le lavoratrici con 2 figli l’esonero riguarda i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 e si applica fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo;
  • per le lavoratrici con 3 o più figli l’esonero concerne i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 e si applica fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

Il limite massimo della decontribuzione è di 3.000€ all’anno riparametrato su base mensile (ossia fino a 250€ mensili), da riproporzionare in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Aliquote IRPEF

A partire dalle buste paga del mese di gennaio 2024 vengono applicate le nuove aliquote IRFEF. In sostanza sono stati unificati i primi due scaglioni, pertanto l’aliquota del 23% viene applicata ai redditi imponibili fino a 28.000€.

Le altre aliquote restano invariate, ossia:

  • 35% per redditi da 28.001€ a 50.000€
  • 43% per redditi oltre 50.000€

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