12-09-2022
Congedo di paternità e congedo parentale
Obbligatorietà del congedo per il padre e novità periodi indennizzabili
Dal 13 agosto 2022 sono cambiate le regole in materia di paternità e congedo parentale. In particolare, diventa obbligatorio il congedo di paternità per un periodo di 10 giorni lavorativi e variano i periodi indennizzabili del congedo parentale.
Il congedo di paternità obbligatorio
Il padre lavoratore dipendente, anche adottivo o affidatario, deve astenersi dal lavoro per 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto, fino ai 5 mesi successivi alla nascita. In caso di parto plurimo, la durata del congedo viene raddoppiata a 20 giorni lavorativi. Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.
Il padre può usufruire dei giorni di congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e tali giorni sono compatibili con il congedo di paternità alternativo.
Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con almeno cinque giorni di anticipo, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.
Cambiano i periodi indennizzabili
Novità anche per i periodi indennizzabili del congedo parentale:
- a ciascuno dei genitori spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (in precedenza era fino al sesto anno)
- entrambi i genitori hanno inoltre diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile per la durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 9 mesi (in precedenza il totale era di 6 mesi.)
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili è dovuta un’indennità pari al 30% fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (in precedenza era fino all’ottavo).
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