12-09-2023
Riforma dello Sport
Decreto del 04/09/2023: modifiche e integrazioni dei decreti attuativi della riforma
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.206 del 04/09/2023 il decreto legislativo 120/2023, che modifica e integra i decreti legislativi attuativi della Riforma dello Sport.
Definizione di lavoratore sportivo
Oltre alle categorie preesistenti, viene definito lavoratore sportivo chi svolge, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo e a fronte di un corrispettivo, una mansione prevista nei regolamenti tecnici di FSN e DSA come necessaria per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Non sono invece considerati lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. medici).
Non è lavoratore sportivo nemmeno chi si occupa di attività amministrative/gestionali.
Contratto co.co.co.
In ambito dilettantistico, il rapporto di lavoro fino a 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive), si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co., salvo prova contraria.
L’avvio dei rapporti di co.co.co. sportiva deve essere obbligatoriamente comunicato al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro.
Per quanto riguarda la tutela assicurativa, i lavoratori sportivi co.co.co. non sono soggetti a Inail, ma sono assicurati secondo le modalità già previste dalla legge 27 dicembre 2022, n.289.
Esenzione e contribuzione
I compensi dei lavoratori sportivi sono considerati redditi da lavoro e sono previste tre fasce:
- Fino a 5.000 euro, esenzione fiscale e contributiva
- Tra 5.000 e 15.000 euro, soggetti a contribuzione ma esenti fiscalmente
- Oltre i 15.000 euro, soggetti a contribuzione e tassazione secondo la normativa ordinaria.
Viene prevista la non imponibilità ai fini Irap di tutti i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi, inferiori all’importo annuo di 85.000 euro.
Abolizione modello EAS
Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro non sono più tenute alla presentazione del modello EAS.
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